Appello di Napoli del 1985 (23/10/1985)


Deve essere riconosciuto, in tema di ricostruzione di un edificio condominiale al singolo condomino il diritto di ricostruire l’intero fabbricato quando non sia stata chiesta la vendita all’asta del suolo e dei materiali nell’ipotesi di cui all’art. 1128 comma 1 cod.civ., laddove ciascun condomino ha il diritto di opporsi all’esecuzione di opere lesive dei diritti di proprietà esclusiva o condominiale. Costituisce atto emulativo l’opposizione di un condomino alla ricostruzione dell’edificio, quando l’opposizione non sia giustificata da una pur minima utilità per il suo autore, dovendosi tener conto della funzione sociale della proprietà.

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