Accesso al fondo da parte di estranei



L'accesso al fondo altrui è vietato ed è anche punito con una sanzione penale se effettuato "senza necessità" quando il fondo è chiuso (art. 637 cod.pen.). L'inciso "senza necessità" evidenzia tuttavia che vi sono delle ipotesi in cui, indipendentemente dalla sussistenza di diritti quali una servitù di passaggio, l'ingresso nel fondo di proprietà di altri diventa legittimo. Si badi ai casi che seguono:

  1. caccia. Il proprietario non può impedire l'ingresso nel proprio fondo per l'esercizio della caccia, tranne che vi siano colture in atto suscettibili di danno, o, anche indipendentemente da questo, il fondo stesso non sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia (art. 842 cod.civ. ; art. 29 , R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 8 , L. 2 agosto 1967, n. 799). In ogni caso il proprietario può opporsi a chi non è munito della regolare licenza di caccia (art. 842 , II comma , cod.civ.; cfr. Corte Cost., 57/76 ) nota1 ;
  2. pesca. Diversamente stanno le cose per l'esercizio della pesca in quanto importa una permanenza nel fondo. Questa situazione può risultare non gradita al proprietario e di conseguenza è richiesto il consenso di costui per poter entrare nel fondo. In difetto l'accesso deve ritenersi illecitonota2 . (art. 842 , III comma, cod.civ. parla infatti di "consenso", che dev'essere libero): v. sulla pesca il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 , e successive modificazioni;
  3. necessità di riprendere l'animale o la cosa. Il proprietario deve consentire l'accesso al suo fondo (fermo un indennizzo per eventuali danni) a chi voglia riprendervi la propria cosa che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia , a meno che, volendo evitare l'accesso, non si adatti egli stesso a consegnare la cosa o l'animale (art. 843 , III comma, cod.civ. ). Ciò che sicuramente non risulta ammissibile è un accesso nel fondo non preventivamente autorizzato nota3 ;
  4. necessità di costruire o riparare. L'accesso (qui però entriamo già nel campo dei rapporti di vicinato, di cui al paragrafo seguente) deve altresì essere consentito quando sia necessario allo scopo di costruire o di riparare un muro o altra opera del vicino o comune nota4 (Cass. Civ. Sez. II, 1578/87 ). Anche in questo caso esiste l'obbligo d'indennizzare il proprietario per il danno che si cagionasse (art. 843 , I e II comma, cod.civ. );
  5. sciame d'api. L'art. 924 cod civ. prevede che il proprietario di sciami di api abbia diritto d' inseguirli anche sul fondo altrui. Qualora cagioni danni al fondo è tenuto al pagamento di un'indennità nota5 ;
  6. consuetudini ed usi civici. L'accesso a fondi altrui (specie in zone di montagna) può talvolta essere esercitato per passeggiarvi, raccogliere fiori o funghi, sciare, svolgere gare motoristiche o ciclocampestri, ecc..


Note

nota1

La Corte Costituzionale, sulla scorta della riconosciuta utilità sociale dell'attività venatoria, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 842 cod.civ.. Quest'ultima norma cerca di contemperare il diritto del cacciatore con quello del proprietario, fissando tuttavia limiti al diritto di accesso. De Martino, Beni in generale. Proprietà, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1976, p.191, sottolinea che il potere di proibire l'accesso nei casi previsti dalla legge spetta non solo al proprietario, ma anche all'enfiteuta, all'usufruttuario e al conduttore del fondo. In generale si confrontino anche Deiana, Accesso coattivo, in Enc. dir., p.275; Cigalini, Diritto di caccia e diritto di proprietà fondiaria, in Scritti Giuffrè , II, Milano, 1967; Gambaro, Costo della caccia e funzione sociale della proprietà, in Resp. civ., 1976.
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nota2

Occorre distinguere il caso delle acque private da quello delle acque pubbliche. Per raggiungere le seconde il proprietario non può negare l'accesso di estranei al fondo. Si vedano p.es. Ligi, Sul diritto di libera pesca, in Foro it., 1955, IV, p.190 e Salvi, La proprietà fondiaria. Disposizioni generali, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.384.
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nota3

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.225.
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nota4

L'art. 843 cod.civ. subordina la facoltà di accesso nel fondo altrui all'esistenza del requisito della riconosciuta necessità i tale accesso, implicante l'accertamento di determinati presupposti di fatto, la cui sussistenza, in caso di contrasto, deve essere verificata dal giudice. Pertanto l'accesso compiuto nonostante l' opposizione del proprietario del fondo si configura come un tipico attentato al possesso, tutelabile mediante l' azione possessoria di reintegrazione.
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nota5

L'obbligo di indennizzare il danno eventualmente provocato dall'accesso al fondo da parte del terzo va inquadrato nella responsabilità da atto lecito. Cfr. Tucci, La risarcibilità del danno da atto lecito nel diritto civile, in Riv. dir. civ., 1967, p. 246, e Tabet e Ottolenghi, La proprietà, in Giurispr. Sistematica civ. e comm., Torino, 1981, p.104.
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Bibliografia

  • CIGALINI, Diritto di caccia e diritto di proprietà fondiaria, Milano, Scritti Giuffrè, II, 1967
  • DE MARTINO, Beni in generale, proprietà (Artt. 810-956), Bologna-Roma, Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, 1976
  • DEIANA, Accesso coattivo, Enc.dir., I
  • GAMBARO, Costo della caccia e funzione sociale della proprietà, Resp.civ., 1976
  • LIGI, Sul diritto di libera pesca, Foro it., IV, 1955
  • SALVI, La proprietà fondiaria. Disposizioni generali, Torino, Tratt. Rescigno, 1982
  • TUCCI, La risarcibilità del danno da atto lecito nel diritto civile, Riv.dir.civ., 1967


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