Cass. civile, sez. II del 1995 numero 3558 (25/03/1995)


La sussistenza di un atto di emulazione postula il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell'assenza di utilità per il proprietario e di un elemento soggettivo, costituito dall'"animus nocendi", ossia l'intenzione di nuocere o di recare molestia ad altri. Pertanto, si é al di fuori dell'ambito dell'art. 833 cod. civ. quando ricorra un apprezzabile vantaggio del proprietario da cui l'atto sia stato compiuto.

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