Cass. Civ., Sez. II, n. 27395/2009. Esclusione dell' ambito di operatività dell'art. 684 c c. per il caso di distruzione di una sola copia di testamento olografo.

A norma dell'art. 684 c.c., la distruzione del testamento olografo si configura come un comportamento concludente avente valore legale, sia in ordine alla riconducibilità della distruzione al testatore, sia in ordine all'intenzione di quest'ultimo di revocare il testamento, salva la prova contraria in ordine all'assenza di un'effettiva volontà di revoca. Ove, peraltro, il testamento olografo sia stato redatto in due originali, la distruzione, da parte del testatore, di uno solo di essi - comportando la permanenza di un originale non distrutto - non rientra nell'ambito di operatività dell'art. 684 c.c. e non consente di applicare la relativa presunzione, potendo la distruzione verificarsi indipendentemente da qualsiasi intento di revoca.

Commento

(di Daniele Minussi) Decisione del tutto condivisibile: quando l’originale superstite fosse lievemente difforme da quello distrutto la condotta del testatore si spiegherebbe agevolmente facendo riferimento all’intento di meglio precisare il proprio volere, quando invece l’originale distrutto fosse eguale a quello superstite, il comportamento potrebbe essere motivato dalla considerazione della sufficienza dell’unico esemplare del documento.

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