Cass. Civ, sez. II, n. 1668/2004. Necessità di un'altra sottoscrizione sul testamento revocato ai fini della validità delle disposizioni non cancellate.

Con la cancellazione della sottoscrizione apposta su una scheda testamentaria, l'atto di ultima volontà viene a essere revocato in toto. Ne consegue che ove il testatore intenda utilizzare tale scheda, nelle parti non cancellate, per redigere un nuovo testamento, dovrà, ai fini della validità dello stesso, apporvi una nuova sottoscrizione, non potendo utilizzare la sottoscrizione originariamente apposta.

Commento

Interessante pronunzia che si innesta sul modo di disporre dell'art.684 cod.civ., ai sensi del quale non soltanto la lacerazione e la distruzione, bensì anche la cancellazione totale o parziale del testamento olografo determinano la presunzione della revoca dello stesso.
Questo esito interpretativo non si produce nell'ipotesi in cui alle parti non cancellate si accompagni una nuova sottoscrizione del disponente che chiarisca, per tale via, che il medesimo intende mantenere la valenza delle parti non oggetto di cancellazione.

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