Disposizioni a favore dei poveri



Ai sensi dell'art. 630 cod.civ. le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, si reputano fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte. Stante la soppressione degli ECA (enti comunali di assistenza) operata dall'art. 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 116 non può essere più reputata attuale l'ultima parte del I comma della predetta norma, dovendosi intendere la devoluzione operante a favore del Comune (che viene a rivestire la qualità di chiamato: Cass. Civ., Sez.II, 11844/03, cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 4283/11).

L'istituto in esame trova il suo fondamento in una presunta volontà del testatore. Viene in esame una presunzione iuris et de iure basata sull'id quod plerumque accidit. Si è anche fatto riferimento al fenomeno della conversione legale (cfr. l'art. 1424 cod.civ.) che nella fattispecie consisterebbe nel dirigere, dal punto di vista soggettivo, la destinazione dell'attribuzione, altrimenti nulla per indeterminatezza del beneficiario. Il tutto sulla scorta dell'apprezzamento dell'intento del de cuius, allo scopo di conferire la massima rilevanza al medesimo nota1.

Si tratta, come appare evidente, di un'applicazione del principio di certezza, che viene a supplire l'indeterminatezza della manifestazione di volontà del testatore nota2. Questo non significa che la disposizione del tutto indeterminata non sia nulla ai sensi dell'art. 628 cod.civ.: è semplicemente possibile, per il tramite del criterio in esame, integrare una disposizione per il tramite di un criterio suppletivo, sulla scorta di una presunta volontà del de cuius (Cass.Civ. Sez. II, 5897/87).

Secondo l'opinione preferibile nota3 l'applicabilità della disposizione in esame è subordinata alla ricorrenza di un duplice requisito:
a) che il lascito non sia effettuato a favore di soggetti determinati (siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero altre entità non dotate di personalità giuridica) nè direttamente (es.: lascio ogni mio avere al ricovero per i senzatetto del Comune di Gubbio) nè che i medesimi siano gravati da un onere che consista nella devoluzione del beneficio a vantaggio dei poveri o ad altri soggetti bisognosi.In detta ultima ipotesi la disposizione deve qualificarsi come avente un ben individuato destinatario, ancorchè costui sia gravato dalla limitazione modale nota4.
b) che non vi sia un ente contrassegnato da una finalità identica a quella contemplata dal testatore. In questa eventualità infatti il lascito fatto a favore di una specifica categoria di poveri (i senzatetto, i terremotati, gli orfani indigenti) sarà destinato al Comune soltanto residualmente, vale a dire in difetto di ente che più appropriatamente potrebbe occuparsi della speciale categoria di bisognosi contemplata dal disponente. Nell'ipotesi in cui infatti un tale ente esistesse, è chiaro che, allo scopo di meglio servire la volontà del testatore, a questo e non al Comune (soggetto sicuramente meno appropriato) si dovrebbe devolvere il lascito nota5.

Il II comma dell'art.630 cod.civ. prevede che la disposizione rinvenga applicazione anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico.

Note

nota1

Così Santoro Passarelli, Dottrine generali di diritto civile, Napoli, 1964, p.253.
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nota2

V'è chi al proposito ha parlato di incompletezza (Marinaro, Commento agli artt. 601-648, in Cod. civ. annotato a cura di Perlingieri, Torino, 1980, p.303). Tuttavia non sembra di dover in ogni caso parlare di una volontà incompleta. Più spesso il testatore avrà semplicemente inteso manifestare il proprio intento in maniera generica.
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nota3

Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1952, p.475; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1962, p.515.
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nota4

Così Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.242.
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nota5

Giorgianni, Il modus testamentario, in Riv.trim. di dir.e proc.civ., 1957, p.897.
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GIORGIANNI, Il modus testamentario, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1957
  • MARINARO, Torino, Cod.civ.annotato, II, 1980

Prassi collegate

  • Quesito n. 163-2014/C, Interpretazione del testamento ed esecutore testamentario

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