Codice Civile art. 648


ADEMPIMENTO DELL'ONERE

1. Per l' adempimento dell' onere può agire qualsiasi interessato.
2. Nel caso di inadempimento dell' onere, l' autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l' adempimento dell' onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 648"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti