Codice Civile art. 676


EFFETTI DELL'ACCRESCIMENTO

1. L' acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.
2. I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l' accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l' erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

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