Cass. Civ.; sez. I n. 15482/2003. Valutazione della corrispondenza a buona fede dell'esercizio del diritto di recesso.

In relazione a una pluralità di rapporti contrattuali tra loro collegati per la realizzazione di un'unica operazione economica, la corrispondenza a buona fede dell'esercizio del diritto di recesso, contrattualmente previsto, deve essere valutata nel complessivo contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti, onde accertare se il recesso sia stato esercitato o meno secondo modalità e tempi che non rispondono ad un interesse del titolare del diritto meritevole di tutela, ma solo allo scopo di recare danno all'altra parte, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni.

Commento

Interessante pronunzia della S.C. che giunge a manifestare un ben preciso profilo di rilevanza del collegamento negoziale, laddove reputa che il diritto di recesso che sia stato esercitato in un contratto debba essere valutato alla stregua degli interessi complessivi delle parti tra le quali intercorrano più rapporti collegati tra di loro teleologicamente. Quando tale diritto fosse stato esercitato "secondo modalità e tempi che non rispondono ad un interesse meritevole di tutela" sarebbe aperta la via per considerare la detta condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede di cui all'art.1375 cod.civ..

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