Promessa verbale di disporre per testamento a fronte dell'esecuzione di prestazioni professionali. Patto successorio? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 5555 del 21 febbraio 2022)
La promessa di istituire erede il prestatore d'opera quale corrispettivo della di lui attività, ove non risulti attuata mediante convenzione avente i requisiti di sostanza e di forma di un patto successorio (art. 458 cod.civ.), ma sia limitata ad una mera intenzione manifestata dal datore di lavoro, non costituisce menomazione della libertà testamentaria e non rientra, quindi, nel divieto di cui al citato art. 458. In detta ipotesi la indicata promessa non produce la nullità del rapporto di lavoro per illiceità dell'oggetto o della causa, ai sensi dell'art. 1418 cod.civ., ma è semplicemente rivelatrice della onerosità, nella intenzione delle parti, del rapporto stesso, per cui il prestatore d'opera ha diritto, indipendentemente dalla promessa medesima, alla retribuzione che gli compete, secondo la natura e l'entità della prestazione.