Cass. civile, sez. II del 1995 numero 13104 (23/12/1995)


La risoluzione consensuale di un contratto, riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari, é soggetta al requisito della forma scritta ad substantiam non soltanto quando il contratto da risolvere sia definitivo e, quindi, il contratto risolutorio rientri nell'espressa previsione dell'art. 1350 codice civile, ma anche quando il contratto da risolvere sia preliminare, tenuto conto che la ragione giustificativa dell'assoggettamento del preliminare alla forma indicata (ai sensi dell'art. 1351 codice civile da ravvisare nell'incidenza che il preliminare spiega su diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata, tramite l'assunzione dell'obbligazione) si pone in termini identici per il contratto risolutorio del preliminare stesso.

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