Collegamento negoziale: può sussistere tra negozi simulati e negozi dissimulati? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13861 del 31 maggio 2013)

Il collegamento negoziale presuppone, nella prospettiva unificatrice della "causa in concreto", che tutti i negozi coordinati siano voluti per i loro effetti tipici; ne consegue che esso non può realizzarsi fra negozi simulati e dissimulati, essendo di per sé la simulazione già deputata al perseguimento di scopi estranei a quelli del negozio formalmente posto in essere.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie veniva domandato l'accertamento della simulazione di un atto di donazione immobiliare tra padre e figlio, ciò che avrebbe dissimulato un'effettiva liberalità tra padre e figlia (soggetto al quale il bene era pervenuto all'esito di una susseguente vendita tra fratello e sorella). Non tanto la mancanza di identità tra i soggetti dell'atto simulato e quelli dell'atto dissimulato sono stati reputati ostativi dell'accertamento di un collegamento negoziale rilevante ai fini causali, quanto la disomogeneità dei negozi quanto all'effettività dell'elemento causale, inteso come coincidenza dell'intento concreto dei contraenti in riferimento all'effetto tipico del contratto.

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