Cass. civile, sez. I del 1996 numero 8142 (06/09/1996)


In tema di imposta di registro, mentre l' atto complesso va assoggettato ad un' unica tassazione, come se l' atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all' imposizione più onerosa, in quanto le varie disposizioni sono rette da un' unica causa e, quindi, derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, le disposizioni che danno vita ad un collegamento negoziale, in quanto rette da cause distinte, sono soggette ciascuna ad autonoma tassazione, in quanto la pluralità delle cause dei singoli negozi, ancorché funzionalmente collegate dalla causa complessiva dell' operazione, essendo autonomamente identificabili, portano ad escludere che le disposizioni rette da cause diverse possano ritenersi derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre. Qualora taluna delle disposizioni collegate integri una cessione di beni o una prestazione di servizi soggetta all' imposta sul valore aggiunto, tale disposizione va assoggettata, ai sensi dell' art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, che sancisce il principio della alternatività tra imposta di registro e imposta sul valore aggiunto, alla imposta di registro in misura fissa, restando solo le altre disposizioni assoggettate all' imposta proporzionale di registro.

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