Falsus procurator e alienazione immobiliare. Responsabilità del notaio che ha confezionato la procura. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 10578 del 21 aprile 2021)

Deve essere annullata con rinvio la sentenza d’appello che, pur avendo accertato e dichiarato la responsabilità solidale del falsus procurator e del notaio che ha predisposto la falsa procura allegata all’atto di compravendita immobiliare, nonché l’unicità del fatto illecito, ha escluso il risarcimento dei danni nei confronti del notaio, in misura corrispondente al prezzo della compravendita, perché è stato omesso l’esame di una serie di risultanze probatorie e, dunque, dei fatti relativi, sia rappresentati dalle difese del notaio, sia, e soprattutto, dalla congerie di pagamenti documentati tramite assegni circolari, richiamati nel ricorso principale, i quali, a differenza dei pagamenti tramite assegni normali, costituivano veri e propri pagamenti e, dunque, esborsi sostenuti dalle ricorrenti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se la vendita immobiliare viene dichiarata inefficace, stante l'insussistenza dei poteri rappresentativi in capo a colui che, ex post, è qualificabile come falsus procurator sulla scorta di una procura notarile, il pubblico ufficiale è tenuto, in solido con costui, alla restituzione del prezzo della compravendita. La S.C. annulla con rinvio la pronunzia del Giudice di seconde cure che aveva mandato esente dia responsabilità il notaio senza neppure sindacare il profilo del pregiudizio subito dall'aspirante acquirente che aveva disposto una serie di pagamenti tramite assegni bancari.

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