Cass. civile, sez. III del 2021 numero 10578 (21/04/2021)




Deve essere annullata con rinvio la sentenza d’appello che, pur avendo accertato e dichiarato la responsabilità solidale del falsus procurator e del notaio che ha predisposto la falsa procura allegata all’atto di compravendita immobiliare, nonché l’unicità del fatto illecito, ha escluso il risarcimento dei danni nei confronti del notaio, in misura corrispondente al prezzo della compravendita, perché è stato omesso l’esame di una serie di risultanze probatorie e, dunque, dei fatti relativi, sia rappresentati dalle difese del notaio, sia, e soprattutto, dalla congerie di pagamenti documentati tramite assegni circolari, richiamati nel ricorso principale, i quali, a differenza dei pagamenti tramite assegni normali, costituivano veri e propri pagamenti e, dunque, esborsi sostenuti dalle ricorrenti.

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