Cass. civile, sez. II del 2012 numero 4851 (26/03/2012)



L'usucapione abbreviata, di cui all'art. 1159 c.c., non è configurabile in relazione all'acquisto posto in essere da un falsus procurator del proprietario, non integrando l'atto compiuto in nome altrui da persona sprovvista di poteri rappresentativi un titolo idoneo a trasferire la proprietà, quanto, piuttosto, un atto negoziale inefficace, né potendo, in tal caso, sussistere il requisito della buona fede dell'acquirente, intesa come ignoranza dell'alienità del bene.

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