Cass. civile, sez. II del 2010 numero 21441 (19/10/2010)




Il negozio concluso dal falsus procurator costituisce una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfezione con la ratifica del dominus, e, come negozio in itinere o in stato di pendenza (però suscettibile di perfezionamento attraverso detta ratifica), non è nullo, e neppure annullabile, bensì inefficace nei soli confronti del dominus sino alla ratifica di questi. Tale (temporanea) inefficacia non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e la relativa legittimazione spetta esclusivamente allo "pseudo-rappresentato", e non già all'altro contraente, il quale, ai sensi dell'art. 1398 c.c., può unicamente chiedere al falsus procurator il risarcimento dei danni sofferti per aver confidato senza propria colpa nella operatività del contratto.

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