Codice Civile art. 2272


SEZIONE IV Dello scioglimento della società (CAUSE DI SCIOGLIMENTO)
1. La società si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell' oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3) per la volontà di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale.

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