Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 7


abrogato ACCETTAZIONE DELLE SCOMMESSE
[1. Le scommesse sono effettuate esclusivamente presso i punti di accettazione espressamente autorizzati dal C.O.N.I. e dall'autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, il cui testo è esposto al pubblico nei luoghi dove si effettuano le scommesse stesse. I concessionari su autorizzazione dei predetti soggetti, in occasione di manifestazioni di particolare interesse o comunque connesse, possono aprire sportelli temporanei per la raccolta e l'accettazione delle scommesse all'interno dei luoghi di svolgimento della manifestazione, per un periodo di tempo limitato alla durata della medesima. Il CONI, con propria deliberazione, stabilisce i criteri di rilascio di detta autorizzazione.
2. È vietata ogni forma di intermediazione.
3. Il termine dell'accettazione delle scommesse non può protrarsi oltre l'inizio ufficiale della competizione sportiva. Le scommesse accettate oltre l'inizio ufficiale della competizione comportano il rimborso delle stesse.
4. Le modifiche dell'orario ufficiale di inizio delle competizioni comportano in caso di posticipazione, il protrarsi del termine di accettazione; in caso di anticipazione le modifiche comportano il rimborso delle scommesse accettate, limitatamente a quelle effettuate dopo l'inizio della competizione.
(Articolo così sostituito dall'art. 1, D.M. 12 luglio 2000, n. 231)].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.M. 1° marzo 2006, n. 111)

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