Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 4


abrogato SCOMMESSE AMMESSE
[1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a quota fissa.
2. Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo stabilito con decreto del Ministro delle finanze, è ripartito tra gli scommettitori vincenti, secondo le specifiche modalità indicate nel presente regolamento.
3. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra lo scommettitore ed il gestore delle scommesse.
4. L'unità di scommessa e la scommessa minima sono fissate con delibera del CONI.
5. È vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore e qualunque forma di scommessa non contemplata nel presente regolamento.
6. Nuovi sistemi di scommessa, fra quelli effettuati al totalizzatore e a quota fissa, e nuove modalità di accettazione, anche a mezzo telefonico o telematico, sono stabilite, anche, su proposta del CONI, con decreto del Ministro delle finanze].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.M. 1° marzo 2006, n. 111)

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