Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 16


abrogato LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
[1. A chiusura di ogni giornata di gara, il sistema provvede alla stampa del prospetto di liquidazione, ai fini del pagamento dell'imposta unica, riepilogativo degli introiti delle scommesse raccolte al totalizzatore e accettate a quota fissa.
2. Il gestore versa l'imposta unica, calcolata con l'aliquota del 5 per cento sull'intero importo pagato per ogni singola scommessa, alla sezione competente di tesoreria provinciale dello Stato negli appositi capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 23 dicembre 1988, n. 504, anche tramite il sistema postale o bancario. Il versamento è effettuato secondo le modalità indicate nell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
(Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 12 luglio 2000, n. 231)
3. Il gestore può delegare il versamento dell'imposta a propri rappresentanti, i quali lo effettuano presso le sezioni di tesoreria provinciale competenti in relazione al domicilio fiscale di questi ultimi].
(Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66)
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.M. 1° marzo 2006, n. 111)

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