Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 20


abrogato CALCOLO DELLE QUOTE
[1. Le quote sono calcolate immediatamente dopo la comunicazione del risultato dell'unico o ultimo avvenimento oggetto della scommessa.
2. Nel caso in cui non risultino vincitori per un tipo di scommessa, il relativo disponibile a vincite è aggiunto al primo disponibile a vincite dello stesso tipo di scommessa su avvenimenti della medesima disciplina sportiva.
3. Le quote sono riferite ad una lira e sono espresse da una cifra intera seguita da un solo decimale; i decimali successivi per troncamento, sono a favore del C.O.N.I. Il calcolo delle quote, ad eccezione della totomultipla per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 28, è effettuato come segue per ciascun tipo di scommessa:
a) si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate pari alla somma degli importi scommessi su ogni singolo evento, detratto l'importo del prelievo, e aumentato degli eventuali riporti;
b) dal disponibile a vincite di cui alla lettera a) si detrae l'importo delle unità vincenti e la differenza che ne risulta si divide per il numero degli eventi o delle combinazioni vincenti pronosticabili;
c) si divide ulteriormente l'importo di cui alla lettera b) riferibile a ciascun evento o combinazione vincente per l'ammontare totalizzato sul medesimo evento o combinazione. Tale quoziente aumentato di un'unità, costituisce la quota.
4. Le quote del totalizzatore non possono essere inferiori ad una lira.
(Articolo così sostituito dall'art. 1, D.M. 12 luglio 2000, n. 231)].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.M. 1° marzo 2006, n. 111)

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