Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 8


abrogato VALIDITA' DELLE SCOMMESSE E DEI RISULTATI CHE NE COSTITUISCONO L'OGGETTO
[1. La scommessa è considerata valida quando il risultato che ne costituisce l'oggetto è conseguito sul campo.
2. La scommessa è considerata non valida:
a) quando l'avvenimento non si è svolto entro il giorno successivo a quello in programma;
b) quando nessun concorrente si è classificato;
c) nei casi di inversione di campo nelle competizioni a squadre;
3. Nel caso di scommesse su risultati parziali o su altri fatti connessi alla competizione, la scommessa è comunque valida quando il risultato oggetto della stessa è già maturato sul campo, anche se in momenti successivi l'avvenimento è sospeso o annullato.
4. Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti.
5. Il risultato oggetto della scommessa è tempestivamente reso pubblico dal CONI. Le modificazioni al risultato conseguito sul campo non influiscono sull'esito delle scommesse effettuate.
6. La scommessa è considerata vincente quando tutti i termini con i quali è stata espressa sono conformi ai risultati degli avvenimenti cui la stessa si riferisce.
(Articolo così sostituito dall'art. 1, D.M. 12 luglio 2000, n. 231)].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.M. 1° marzo 2006, n. 111)

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