Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 11


abrogato PAGAMENTO DELLE VINCITE
[1. Il pagamento delle scommesse vincenti è effettuato subito dopo la convalida del risultato e la diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore e dopo la convalida del risultato per le scommesse a quota fissa, unicamente dietro presentazione della ricevuta delle stesse. Non può procedersi al pagamento delle scommesse le cui ricevute sono alterate o sulle quali non risultano tutte le prescritte indicazioni. L'importo pagato per vincita, la data e l'orario dell'avvenuto pagamento risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta delle scommesse.
2. Il pagamento delle scommesse vincenti al totalizzatore, di importo unitario superiore a L. 30.000.000, è effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo alla diramazione delle quote.
3. Le vincite sono riscosse nei luoghi dove è stata effettuata la scommessa. Lo scommettitore decade dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della gara oggetto della scommessa. Le vincite non riscosse entro il predetto termine sono acquisite dal CONI].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.M. 1° marzo 2006, n. 111)

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