Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 5


abrogato OGGETTO DELLE SCOMMESSE
[1. Le scommesse hanno per oggetto i risultati parziali o finali di qualsiasi competizione sportiva di cui all'articolo 1, ovunque organizzata o svolta sotto il controllo del CONI.
2. Le scommesse possono avere per oggetto anche fatti connessi alle competizioni stesse purché riscontrabili o determinabili dai referti arbitrali.
(Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 12 luglio 2000, n. 231)].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.M. 1° marzo 2006, n. 111)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 5"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti