Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 19


abrogato PROGRAMMA SCOMMESSE
[1. Il gestore redige e rende pubblico, ai fini dell'affissione nei luoghi ove il giuoco viene raccolto, uno specifico programma per le scommesse a totalizzatore, in cui indica gli avvenimenti, i tipi di scommessa ammessi, le unità di scommessa ed il minimo di scommessa, nonché gli eventuali riporti. Ogni variazione al programma ufficiale deve essere tempestivamente comunicata al pubblico.
(Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 12 luglio 2000, n. 231)
2. Per la totomultipla il programma contiene da un minimo di 6 ad un massimo di 30 avvenimenti, indica i tipi di totomultipla ammessi e specifica per ciascun avvenimento gli eventi scommettibili].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.M. 1° marzo 2006, n. 111)

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