Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 9


abrogato RIMBORSI
[1. Lo scommettitore ha diritto al rimborso quando:
a) nel caso di avaria ai sistemi informatici, non sia consentita la totalizzazione o il riscontro delle scommesse;
b) la scommessa è considerata non valida;
c) si verificano le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7.
(Lettera così sostituita dall'art. 1, D.M. 12 luglio 2000, n. 231)
2. Gli scommettitori sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi dove le scommesse sono state accettate.
3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta della scommessa.
4. Lo scommettitore decade dal diritto di rimborso se non chiede la restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti da quello di effettuazione dell'ultimo avvenimento considerato nella scommessa medesima. Il gestore provvede ad effettuare il rimborso subito dopo l'affissione del comunicato di cui al comma 2. I rimborsi non richiesti entro il termine predetto sono acquisiti dal CONI] (22).
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.M. 1° marzo 2006, n. 111)

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