Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 25


1. L'art. 1 del D.L.L. 7 settembre 1945, numero 580, non si applica per i locali che, non avendo destinazione alberghiera siano stati annessi, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad alberghi, pensioni o locande per effetto di ordine di requisizione da qualunque autorità emesso, sempre che detti locali abbiano subito trasformazioni per essere adibiti al nuovo uso e siano divenuti parte integrante dell'azienda alla quale sono annessi.
2. Spetta al Collegio arbitrale di cui all'art. 7 di decidere le controversie relative all'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma.

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