Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 11


1. Gli aumenti stabiliti dagli articoli precedenti devono essere chiesti al conduttore mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Se la richiesta è fatta dopo i termini indicati nel precedente comma, gli aumenti decorrono dal mese successivo al ricevimento della richiesta medesima.
3. L'accettazione scritta del conduttore deve giungere al locatore preponente entro quindici giorni dal ricevimento della proposta. Trascorso tale termine senza una accettazione espressa, si ha per accettata la richiesta del locatore.
4. Il pagamento di una rata del canone di locazione, corrispondente alla somma richiesta dal locatore, equivale alla accettazione.
5. Per la richiesta dei conduttore tendente a stabilire la quota sulla quale deve essere calcolata la percentuale a sensi dell'art. 4 si seguono le norme dei comma precedenti.

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