Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 8


1. Il Collegio arbitrale di cui all'articolo precedente deve tener conto nel decidere la controversia della importanza turistica della località dove si trova l'immobile, dell'andamento dell'azienda, del tipo e delle caratteristiche ricettizie di esso, delle particolarità relative al contratto, dell'ammontare della pigione, degli oneri a carico di ciascuna delle due parti, e della data in cui la pigione è stata stabilita.

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