Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 19


1. Nelle ipotesi previste dal precedente articolo il conduttore, entro 60 giorni dalla ottenuta autorizzazione di eseguire i lavori da parte della Commissione arbitrale, può chiedere una proroga del contratto di locazione, anche oltre ai limiti previsti dall'art. 16.
2. In caso di mancato accordo fra le parti la durata della proroga sarà stabilita dal Collegio arbitrale in relazione all'entità delle opere da eseguire ed alla situazione turistica locale, in modo però che non venga superato il termine massimo del 31 dicembre 1954.

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