Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 6


1. Gli aumenti stabiliti dai precedenti articoli sono computati, previa eliminazione degli aumenti eventualmente praticati in violazione delle norme relative al blocco delle locazioni, quant'anche l'attuale conduttore sia succeduto ad altri nel godimento degli immobili.

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