Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 5


1. Gli artt. 11 e 12 del D.L.L. 12 ottobre 1945, n. 669, si applicano integralmente nei confronti dei conduttori di alberghi, pensioni o locande che, non occupando l'intero stabile, godono in comune, con altri inquilini i servizi di ascensore e portierato.

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