CAPO II Disposizioni relative alla proroga delle locazioni ed agli sfratti 1. Il conduttore di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda ha diritto alla proroga del contratto di locazione fino al 31 dicembre 1950, qualora la locazione abbia scadenza anteriore, salvo il disposto degli artt. 19, 20, 21 e 22.
2. Il diritto previsto nel comma precedente spetta il conduttore nei confronti sia del locatore, sia dell'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto contrario e quand'anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.
3. Il disposto del terzo comma dell'art. unico della L. 28 ottobre 1942, n. 1302, continua ad avere vigore.