Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 20


1. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il conduttore abbia già provveduto alla esecuzione delle opere di riparazione o parziale ricostruzione ha diritto di trattenere, per rivalersi delle spese sostenute, una quota non superiore del 60 per cento del canone di locazione.
2. Sulle somme effettivamente anticipate dal conduttore deve essere corrisposto l'interesse del 2 per cento.
3. Il conduttore può altresì chiedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una proroga del contratto di locazione, anche oltre i limiti previsti dall'art. 16.
4. In caso di mancato accordo tra le parti spetta al Collegio arbitrale, previsto dall'art. 7, di decidere sulla necessità delle opere eseguite, sul loro costo, sulla misura della quota di rivalsa e sulla durata della proroga del contratto, che non può superare il 31 dicembre 1954.

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