Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 14


1. Il conduttore che contesta di dovere un aumento o di doverlo nella misura richiesta dal locatore fino a quando la controversia non è risoluta, deve corrispondere la pigione, rispettivamente, nella misura anteriormente dovuta od in quell'altra risultante dall'aumento che egli ritiene applicabile, salva successiva integrazione.

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