Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 2


1. Qualora la pigione sia costituita da una parte fissa e da quote aggiuntive in relazione al numero delle giornate di presenza, oltre un minimo convenuto, si fa luogo all'aumento sia della parte fissa, sia delle singole quote aggiunte, nella misura e nei limiti stabiliti dall'articolo precedente, rimanendo invariato il numero di presenze convenuto fra le parti.
2. Per il pagamento della pigione, commisurata a norma del comma precedente, è ammesso un conguaglio biennale, tenendo conto agli effetti del numero delle presenze utili per il calcolo dell'ammontare della quota aggiuntiva, del numero complessivo delle presenze del biennio, dedotto il doppio del minimo, convenuto per ciascun anno.
3. Allo scadere del primo anno di ciascun biennio si farà luogo ad una liquidazione provvisoria.

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