Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 18


1. Qualora l'immobile, per danni subiti in dipendenza degli eventi bellici, richieda opere di riparazione o di parziale ricostruzione, ed il locatore non vi provveda, il conduttore può chiedere al Collegio arbitrale, da nominarsi nelle forme previste dall'art. 7, l'autorizzazione a provvedervi direttamente, purché il complesso dei lavori non superi il terzo della primitiva consistenza dell'immobile.
2. Il Collegio, sentito l'Ufficio del genio civile competente ed il locatore, determina le opere che il conduttore può eseguire, fissando il termine entro il quale esse devono essere ultimate ed il limite massimo delle spese, di cui è ammesso il rimborso nei confronti del locatore.
3. Il conduttore ha diritto di trattenere per rivalersi delle spese sostenute una quota non superiore del 60 per cento del canone di locazione. In caso di contestazione nella misura di detta quota di rivalsa, la decisione spetta al Collegio arbitrale.
4. Sulle somme effettivamente anticipate dal conduttore deve essere corrisposto l'interesse del 2 per cento.
5. È fatto salvo al locatore il diritto al risarcimento dei danni di guerra.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 18"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti