Nullità degli atti con cui vengano impiegati fondi sottoposti a congelamento ex d.lgs. 109/2007



Per effetto del D.Lgs. 22 giugno 2007, n.109 , intitolato "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale" è stata conferita attuazione alla direttiva 2005/60/CE è stata introdotta una specifica disciplina mirante a prevenire l'uso del sistema finanziario allo scopo di sovvenire alle esigenze finanziarie del terrorismo. A tal scopo è stato istituito un Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze con finalità di raccolta di dati rilevanti e di formulazione alle competenti autorità internazionali di designazione (ovvero, di esenzione dal congelamento dei relativi beni) di soggetti da inserire nella c.d. "black list", vale a dire della lista dei soggetti i cui beni sono da ritenersi "congelati". La misura del "congelamento" che colpisce i beni e le attività finanziarie dei soggetti contenuti nella predetta lista è finalizzata a contrastare e reprimere il finanziamento delle attività terroristiche e vale a precludere in maniera assoluta ogni negoziazione e/o utilizzo dei cespiti che ne risultano colpiti.

Tale divieto (art.5 D.Lgs. cit.) è assistito da apposita sanzione consistente nella previsione della nullità assoluta di qualsiasi atto di trasferimento o disposizione (art.5, III comma, cit.). Il IV comma della disposizione fa altresì divieto di "mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse ecnomiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio".

Sono inoltre posti a carico dei soggetti di cui all'art.2 del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n.56 specifici obblighi di comunicazione (art.7 D.Lgs. cit.) e di segnalazione (art.8 D.Lgs. cit.).

Prassi collegate

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Nullità degli atti con cui vengano impiegati fondi sottoposti a congelamento ex d.lgs. 109/2007"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti