Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 72


abrogato SEZIONE II Esportazione dal territorio dell'Unione europea (DENOMINAZIONI)
[1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A di questo Testo Unico è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.
2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione previsto dall'articolo 66, comma 3, ed è valida per sei mesi. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l'attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi.
3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell'allegato A di questo Testo Unico, l'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea in conformità all'assenso espresso dal Ministero a norma dell'articolo 69, comma 4.
4. Le disposizioni della sezione I di questo Capo e dell'articolo 134 non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima.
5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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