Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 96


BILANCI DELL'EMITTENTE

1. L’ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall’emittente sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio.
(Il Capo I, comprendente in origine gli articoli da 94 a 101, già modificato dall'art. 9, comma 1, L. 18 aprile 2005, n. 62 e dagli artt. 11, comma 2, e 14, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262, è stato così sostituito con l’attuale, comprendente gli articoli da 93-bis a 101, dall’art. 3, D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51)

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