Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 94-bis


APPROVAZIONE DEL PROSPETTO

1. Ai fini dell'approvazione, la Consob verifica la completezza del prospetto ivi incluse la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite.
(Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101)
2. La Consob approva il prospetto nei termini e secondo le modalità e le procedure da essa stabiliti con regolamento conformemente alle disposizioni comunitarie. La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184)
[3. Tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati, la Consob può affidare alla società di gestione del mercato, mediante apposite convenzioni, compiti inerenti al controllo del prospetto per offerte riguardanti strumenti finanziari comunitari ammessi alle negoziazioni ovvero oggetto di domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni comunitarie. Nel rispetto dei suddetti principi e delle relative eccezioni, le deleghe di compiti hanno termine il 31 dicembre 2011. La Consob informa la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito agli accordi relativi alla delega di compiti, precisando le condizioni che disciplinano la delega.]
(Comma abrogato dall’art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184)
4. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia.
5. La Consob può trasferire l'approvazione di un prospetto in caso di offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorità. Tale trasferimento è comunicato all'emittente e all'offerente entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dalla Consob. I termini per l'approvazione decorrono da tale data.
(Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51, che ha sostituito l'intero Capo I, a decorrere dal 24 aprile 2007)

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