Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 9


REVISIONE LEGALE

1. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav si applica l’articolo 159, comma 1.
2. Per le società di gestione del risparmio, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune.
(Articolo prima modificato dal comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e poi così sostituito dal comma 2 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

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