Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 83-undecies


OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI AZIONI

1. Gli emittenti azioni aggiornano il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), dell'articolo 83-duodecies nonché, nell'ipotesi di sollecitazione di deleghe promossa dall'emittente stesso, in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 144, comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime.
(Comma così modificato dalla lettera a) del comma 9 dell’art. 2, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)
2. Fermo restando l'articolo 2421 del codice civile, anche qualora il libro soci non sia formato o tenuto con strumenti informatici, le risultanze del medesimo libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato.
(Comma così modificato dalla lettera b) del comma 9 dell’art. 2, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)
3. Alle società cooperative non si applica il comma 1.
(Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 9 dell’art. 2, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
(L’originario Titolo II, comprendente gli articoli da 80 a 90 – già modificato dall’art. 9.61, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, dall’art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, dall’art. 11, D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170 e dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 14, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 - è stato così sostituito con l’attuale Titolo II, comprendente gli articoli da 79-quater a 90, dal comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 83-undecies"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti