Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 83-terdecies


PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

1. In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti gli strumenti finanziari registrati nei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, è determinata con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile individuata dall'emittente che stabilisce altresì le modalità del relativo pagamento.
(Articolo inserito dall'art. 2, comma 11, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91, come rettificato con Comunicato 5 luglio 2012)

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