Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 81-bis


ACCESSO ALLA GESTIONE ACCENTRATA

1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere al sistema di gestione accentrata.
(L’originario Titolo II, comprendente gli articoli da 80 a 90 è stato così sostituito con l’attuale Titolo II, comprendente gli articoli da 79-quater a 90, dal comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)

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