Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 78


INTERNALIZZATORI SISTEMATICI

1. La Consob può chiedere agli internalizzatori sistematici l'esclusione o la sospensione degli scambi sugli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati e per i quali essi risultano internalizzatori sistematici.
2. La Consob disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione degli internalizzatori sistematici e i loro obblighi in materia di pubblicazione di quotazioni, esecuzione di ordini e accesso alle quotazioni.
(Articolo prima modificato dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e dal comma 4 dell'art. 10, L. 6 febbraio 2007, n. 13, e poi così sostituito dal comma 3 dell’art. 12, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)

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