Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 73


VIGILANZA SULLE SOCIETA' DI GESTIONE

1. Le società di gestione sono soggette alla vigilanza della CONSOB, che a tal fine si avvale dei poteri previsti dagli articoli 74, comma 2, e 187-octies.
(Comma così modificato dalla lettera a) del comma 12 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
2. La CONSOB iscrive le società di gestione in un albo.
3. La CONSOB verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.
4. La CONSOB vigila affinché la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori e può richiedere alle società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.
(Comma così modificato dalla lettera b) del comma 12 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)

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