Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 71


abrogato DEFINITIVITA' DEL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI AVENTI A OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI

[1. La compensazione, la liquidazione e la garanzia delle operazioni effettuate con l'intervento dei sistemi disciplinati ai sensi degli articoli 69 e 70 sono definitive e non possono essere dichiarate inefficaci, con riferimento all'effetto retroattivo dell'apertura di procedure concorsuali, neppure nel caso in cui i partecipanti siano assoggettati alle procedure medesime].
(Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210)

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