Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 7


INTERVENTI SUI SOGGETTI ABILITATI

1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).
2. La Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera a), e adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale, vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi.
(Comma prima modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297 e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 239, a decorrere dal 13 gennaio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 239/2010)
3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la CONSOB, ciascuna per quanto di competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di OICR.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 7"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti